Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge federale sulla protezione del design (Legge sul design, LDes)
del 5 ottobre 2001 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 16Usufrutto e pegno
1 Il diritto di design può essere oggetto di usufrutto o costituito in pegno.
2 L’usufrutto e la costituzione in pegno sono opponibili a un acquirente in buona fede del diritto di design soltanto quando sono iscritti nel registro. La registrazione avviene su domanda di una delle parti.
3 Fino alla registrazione del diritto di usufrutto, i titolari di licenza in buona fede possono liberarsi degli obblighi fornendo le prestazioni al precedente titolare del diritto.