Legge federale
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Art. 22 Condizioni ed effetti della priorità
1 Se un design è stato oggetto di un primo deposito regolare, effettuato o esplicante i suoi effetti in un altro Stato firmatario della Convenzione d’Unione di Parigi del 20 marzo 188312 per la protezione della proprietà industriale, il depositante13 o il suo successore in diritto possono rivendicare la data del primo deposito per depositare lo stesso design in Svizzera, a condizione che il deposito in Svizzera avvenga entro sei mesi dal primo deposito. 2 Il primo deposito in uno Stato che garantisce alla Svizzera la reciprocità ha gli stessi effetti del primo deposito in uno Stato firmatario della Convenzione d’Unione di Parigi. 12 RS 0.232.01,0.232.02, 0.232.03,0.232.04 13 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10). |