Legge federale
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Art. 27 Pubblicità del registro e consultazione degli atti
1 Chiunque può consultare il registro, ottenere informazioni sul suo contenuto e chiedere estratti; è fatto salvo l’articolo 26. 2 Chiunque ha inoltre il diritto di prendere visione del fascicolo relativo ai design registrati. Il Consiglio federale può restringere il diritto alla consultazione soltanto se vi si oppongono segreti di fabbricazione o di affari o altri interessi preponderanti. 3 A titolo eccezionale il fascicolo può essere consultato prima dell’iscrizione a condizione che questo non abbia effetti sulle condizioni e sull’estensione della protezione (art. 2–17). Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |