Art. 41a Atti esenti da pena 29
Gli atti di cui all’articolo 9 capoverso 1bis sono esenti da pena. 29 Introdotto dal n. 4 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1). |