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Legge federale sulla protezione del design (Legge sul design, LDes)
del 5 ottobre 2001 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 47Domanda d’intervento
1 Se dispone di indizi concreti per ritenere imminente l’introduzione nel territorio doganale svizzero o l’asportazione dal territorio doganale svizzero di oggetti prodotti illecitamente, il titolare del design depositato o il titolare di una licenza legittimato ad agire può chiedere per scritto all’UDSC di negare lo svincolo di tali oggetti.35
2 La persona che presenta la domanda (richiedente) deve fornire tutte le indicazioni di cui dispone e che sono necessarie per la decisione dell’UDSC; fornisce tra l’altro una descrizione esatta degli oggetti.
3 L’UDSC decide definitivamente in merito alla domanda. Può riscuotere una tassa36 a copertura delle spese amministrative.
35 Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. alla LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20153631; FF 2009 7425).