Legge federale
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Art. 48e Mezzi probatori 42
Prima della distruzione degli oggetti, l’UDSC preleva campioni e li conserva come prova per un’eventuale azione per risarcimento dei danni. 42 Introdotto dal n. 4 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1). |