Legge federale
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Art. 7 Legittimazione al deposito
1 È legittimato al deposito chi ha creato il design, il suo successore in diritto o terzi cui il diritto appartiene in virtù di un altro titolo giuridico. 2 Qualora più persone abbiano creato insieme un design, esse sono legittimate al deposito in comune, salvo convenzione contraria. |