1 Chi è parte in una procedura amministrativa secondo la presente legge e non ha né domicilio né sede in Svizzera deve designare un recapito in Svizzera, tranne nel caso in cui il diritto internazionale o le autorità estere competenti autorizzino l’autorità a notificare documenti direttamente nello Stato in questione.
2 L’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) è autorizzato a dichiarare alle autorità estere competenti che, in materia di proprietà intellettuale, in Svizzera è ammessa la notificazione diretta, sempre che alla Svizzera sia concessa la reciprocità.
6 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 del DF del 28 set. 2018 concernente l’approvazione e l’attuazione della Conv. n. 94 del Consiglio d’Europa sulla notificazione all’estero dei documenti in materia amministrativa, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 975; FF 2017 5061).