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Legge federale sulla protezione del design (Legge sul design, LDes)
del 5 ottobre 2001 (Stato 1° luglio 2023)
Art. 2Condizioni della protezione
1 Un design può esser protetto se è nuovo e originale.
2 Il design non è nuovo se, prima della data di deposito o di priorità, è stato reso accessibile al pubblico un design identico che poteva essere noto negli ambienti economici svizzeri del settore.
3 Il design non è originale se, nell’effetto generale da esso suscitato, si distingue soltanto in virtù di caratteristiche insignificanti da un design che poteva essere noto negli ambienti economici svizzeri del settore.