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Legge federale sulla protezione del design (Legge sul design, LDes)
del 5 ottobre 2001 (Stato 1° luglio 2023)
Art. 41Violazione del diritto di design
1 Chiunque, intenzionalmente, viola il diritto di design:
a.
usando illecitamente il design;
b.
partecipando a un atto d’uso o avendone favorito o facilitato l’esecuzione;
c.
rifiutando di indicare all’autorità competente la provenienza e l’entità degli oggetti in suo possesso prodotti illecitamente nonché i destinatari e l’entità delle loro ulteriori forniture ad acquirenti commerciali,
su querela del titolare del diritto è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.27
2 Se agisce per mestiere, l’autore del reato è perseguito d’ufficio. È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. ...2829
27 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).
28 Per. abrogato dal n. I 7 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
29 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).