Legge federale
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Art. 48c Domanda di distruzione degli oggetti 41
1 Insieme con la domanda secondo l’articolo 47 capoverso 1, il richiedente può chiedere per scritto all’UDSC di distruggere gli oggetti. 2 Se è presentata una domanda di distruzione degli oggetti, l’UDSC ne avvisa il dichiarante, detentore o proprietario nella comunicazione di cui all’articolo 48 capoverso 1. 3 La domanda di distruzione degli oggetti non implica un prolungamento dei termini per chiedere provvedimenti cautelari secondo l’articolo 48 capoversi 2 e 3. 41 Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1). |