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Art. 12 Rinvio della divisione
1Se l'ereditando lascia come eredi discendenti minorenni, gli eredi devono mantenere la comunità ereditaria fino a che sia possibile decidere se un discendente riprenda l'azienda per la coltivazione diretta. 2Se però un erede legittimo soddisfa le condizioni della coltivazione diretta al momento dell'apertura della successione, l'azienda dev'essergli attribuita. 3Se l'azienda agricola è affittata a lungo termine, l'erede che intenda riprenderla per la coltivazione diretta può domandare che la decisione in merito all'attribuzione sia differita fino, al più tardi, a un anno prima della scadenza del contratto di affitto. |