Art. 2 Campo d'applicazione generale
1La presente legge si applica ai fondi agricoli isolati o facenti parte di un'azienda agricola:
2La presente legge si applica inoltre:
3La presente legge non si applica ai fondi di meno di 15 are se si tratta di vigne e di meno di 25 are se si tratta di altri terreni, non facenti parte di un'azienda agricola.3 4In deroga al capoverso 3, la presente legge si applica ai piccoli fondi situati nel perimetro di una ricomposizione particellare, dal momento della costituzione del consorzio e della presa di decisione fino all'iscrizione nel registro fondiario dei nuovi diritti di proprietà.4 1 RS 700 |