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Legge federale sul diritto fondiario rurale

del 4 ottobre 1991 (Stato 1° gennaio 2014)

Art. 21 Diritto all'attribuzione di un fondo agricolo

1Se tra i be­ni del­la suc­ces­sio­ne vi è un fon­do agri­co­lo che non fa par­te di un'azien­da agri­co­la, un ere­de può do­man­dar­ne l'at­tri­bu­zio­ne per il dop­pio va­lo­re di red­di­to, pur­ché sia pro­prie­ta­rio o di­spon­ga eco­no­mi­ca­men­te di un'azien­da agri­co­la e il fon­do sia ubi­ca­to nel rag­gio d'eser­ci­zio dell'azien­da se­con­do l'uso lo­ca­le.

2Le di­spo­si­zio­ni re­la­ti­ve all'au­men­to del va­lo­re d'im­pu­ta­zio­ne per le azien­de agri­co­le e al­la re­stri­zio­ne del­la li­ber­tà di di­spor­re si ap­pli­ca­no per ana­lo­gia.