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Art. 33 Deduzione per il miglioramento o la sostituzione di edifici e impianti
1L'erede può inoltre dedurre dal prezzo d'alienazione la somma per il miglioramento necessario di un edificio o impianto agricolo se il fondo che li comprende proviene dalla stessa successione e resta di sua proprietà. 2Sono prese in considerazione la somma necessaria al momento dell'alienazione e quella che il proprietario ha speso durante gli ultimi cinque anni prima dell'alienazione. 3L'erede che, per assicurare il mantenimento dell'utilizzazione agricola, costruisce un nuovo edificio o impianto sostitutivo può dedurne la somma dal prezzo d'alienazione. 4Se, più tardi, aliena il fondo che comprende l'edificio od impianto migliorato o costruito, l'erede non può dedurre tale somma una seconda volta. |