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Art. 34 Garanzia del diritto all'utile
1Un coerede può, alle condizioni qui appresso, far garantire il proprio diritto all'utile mediante costituzione di un pegno immobiliare (ipoteca) sull'azienda o sul fondo attribuitogli. 2L'avente diritto può in ogni tempo, il più tardi però al momento dell'alienazione dell'azienda o del fondo, fare annotare nel registro fondiario un'iscrizione provvisoria del diritto di pegno senza indicazione dell'ammontare del pegno. In forza dell'iscrizione, il diritto esplicherà effetti reali, in caso di una sua determinazione ulteriore, a partire dal momento dell'annotazione. 3Si procede all'annotazione su richiesta unilaterale dell'avente diritto. L'ufficiale del registro fondiario avvisa dell'annotazione il proprietario. 4L'iscrizione provvisoria decade se il coerede non chiede l'iscrizione definitiva del diritto di pegno entro tre mesi da quando ha avuto notizia dell'alienazione dell'azienda o del fondo. Per altro, si applicano le disposizioni del Codice civile1 (CC) sul diritto di pegno degli artigiani e degli imprenditori. |