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Art. 37 Valore d'imputazione
1In caso di scioglimento dei rapporti di proprietà comune o di comproprietà vigono i valori d'imputazione seguenti:
2In caso di scioglimento dei rapporti di proprietà comune o di comproprietà tra coniugi sottoposti al regime della partecipazione agli acquisti rimane salvo l'articolo 213 del CC2 sull'aumento del valore di reddito. 3In caso di scioglimento della comunione dei beni, il valore d'imputazione può essere aumentato in maniera adeguata, ove lo giustifichino le circostanze speciali previste dall'articolo 213 CC. 4In caso d'alienazione ulteriore, i comproprietari e i proprietari in comune ai quali l'azienda agricola o il fondo agricolo non è stato attribuito hanno diritto all'utile conformemente alle disposizioni sul diritto dei coeredi all'utile. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4123; FF 2002 4208). |