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Legge federale sul diritto fondiario rurale

del 4 ottobre 1991 (Stato 1° gennaio 2014)

Art. 44 Prezzo di ritiro

Gli aven­ti di­rit­to pos­so­no fa­re va­le­re il di­rit­to di pre­la­zio­ne su un'azien­da agri­co­la al va­lo­re di red­di­to e su un fon­do agri­co­lo al dop­pio di ta­le va­lo­re.