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Legge federale sul diritto fondiario rurale

del 4 ottobre 1991 (Stato 1° gennaio 2014)

Art. 46 Aventi diritto di stesso rango

1Se più aven­ti di­rit­to di stes­so ran­go fan­no va­le­re un di­rit­to di pre­la­zio­ne, l'alie­nan­te può de­si­gna­re quel­lo che su­ben­tre­rà nel con­trat­to di ven­di­ta.

2Se l'alie­nan­te vi ri­nun­cia, la si­tua­zio­ne per­so­na­le de­gli aven­ti di­rit­to è de­ter­mi­nan­te per l'at­tri­bu­zio­ne dell'azien­da agri­co­la.