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Art. 48 Rinuncia al diritto di prelazione
1L'affittuario può rinunciare in anticipo al suo diritto legale di prelazione soltanto in vista dell'imminente realizzarsi di un caso di prelazione. La rinuncia al diritto di prelazione è dichiarata in un atto pubblico; l'atto pubblico deve indicare gli elementi essenziali del contratto che sarà concluso tra il venditore e il terzo. 2La rinuncia è inefficace se il contenuto del contratto di vendita stipulato tra il venditore e il compratore non è conforme a quanto indicato nella dichiarazione di rinuncia o se il contratto di vendita non è concluso entro sei mesi dalla dichiarazione di rinuncia. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4123; FF 2002 4208). |