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Art. 51 Portata del diritto di prelazione, prezzo di ritiro
1Se vende con l'azienda agricola anche le pertinenze aziendali (bestiame, utensili, scorte, ecc.), l'alienante può, in caso d'esercizio del diritto di prelazione, dichiarare di sottrarle totalmente o parzialmente alla vendita. 2Se un'azienda accessoria non agricola è strettamente connessa a un'azienda agricola, il titolare del diritto di prelazione può domandare l'attribuzione delle due aziende. 3Il prezzo di ritiro delle pertinenze e dell'azienda accessoria non agricola è dato dal valore d'imputazione nella divisione successoria (art. 17 cpv. 2). |
