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Art. 52 Aumento del prezzo di ritiro
1L'alienante può domandare che il prezzo di ritiro sia aumentato in modo adeguato, se circostanze speciali lo giustificano. 2Sono circostanze speciali segnatamente un prezzo d'acquisto elevato dell'azienda o investimenti importanti effettuati dall'alienante nei dieci anni precedenti l'alienazione. 3Il prezzo di ritiro è in tutti i casi almeno uguale all'ammontare del debito ipotecario. |