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Art. 53 Diritto dell'alienante all'utile
1Se, con l'esercizio di un diritto di prelazione legale, il proprietario ha acquistato un'azienda agricola o un fondo agricolo per un prezzo inferiore al valore venale e lo aliena a sua volta, l'alienante nei confronti del quale è stato fatto valere il diritto di prelazione ha diritto all'utile. 2Le disposizioni sul diritto dei coeredi all'utile si applicano per analogia. |