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Legge federale sul diritto fondiario rurale

del 4 ottobre 1991 (Stato 1° gennaio 2014)

Art. 53 Diritto dell'alienante all'utile

1Se, con l'eser­ci­zio di un di­rit­to di pre­la­zio­ne le­ga­le, il pro­prie­ta­rio ha ac­qui­sta­to un'azien­da agri­co­la o un fon­do agri­co­lo per un prez­zo in­fe­rio­re al va­lo­re ve­na­le e lo alie­na a sua vol­ta, l'alie­nan­te nei con­fron­ti del qua­le è sta­to fat­to va­le­re il di­rit­to di pre­la­zio­ne ha di­rit­to all'uti­le.

2Le di­spo­si­zio­ni sul di­rit­to dei coe­re­di all'uti­le si ap­pli­ca­no per ana­lo­gia.