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Art. 54 Garanzia della coltivazione diretta; divieto d'alienazione
1Il proprietario che, con l'esercizio di un diritto di prelazione, ha acquistato un'azienda agricola per la coltivazione diretta può, nei dieci anni successivi, alienarla soltanto con l'accordo del venditore. 2Tale accordo non è necessario se:
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