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Art. 55 Garanzia della coltivazione diretta; diritto di ricupera
1Se, entro dieci anni, il proprietario o il suo discendente cui l'azienda è stata trasferita cessa definitivamente la coltivazione diretta, il venditore nei confronti del quale è stato esercitato il diritto di prelazione ha un diritto di ricupera. 2Il diritto di ricupera è trasmissibile per successione, ma non cedibile. Un erede che intende riprendere la coltivazione diretta e ne sembra idoneo può fare valere individualmente il diritto di ricupera. 3In caso d'esercizio del diritto di ricupera, il proprietario ha diritto al prezzo al quale ha ripreso l'azienda agricola. Inoltre, ha il diritto di essere indennizzato per le spese che ne hanno aumentato il valore; queste devono essere calcolate al valore attuale. 4Il diritto di ricupera si estingue tre mesi dopo che il titolare è venuto a conoscenza della cessazione della coltivazione diretta, ma in ogni caso due anni dopo la cessazione medesima. 5Il diritto di ricupera non può essere esercitato se:
6Se il proprietario ha discendenti minorenni, il diritto di ricupera non può essere esercitato sino a quando non sia stabilito se un discendente può riprendere la coltivazione diretta. |
