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Art. 60 Autorizzazioni eccezionali
1L'autorità cantonale competente ad accordare l'autorizzazione permette eccezioni ai divieti di divisione materiale e di frazionamento se:
2L'autorità permette inoltre un'eccezione al divieto di divisione materiale se:
1 Abrogato dal n. I della LF del 20 giu. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4123; FF 2002 4208). |