Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 66 Prezzo d'acquisto esorbitante
1 Il prezzo d'acquisto è esorbitante se supera di oltre il 5 per cento il prezzo pagato in media per aziende o fondi agricoli paragonabili della stessa regione durante gli ultimi cinque anni. 2 I Cantoni possono aumentare questa percentuale sino al 15 per cento al massimo nella loro legislazione.1 1 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3585; FF 2006 5815). |