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Art. 74 Diritti di pegno collettivi
1Se un pegno immobiliare è costituito su più fondi per garantire il medesimo credito (pegno collettivo; art. 798 cpv. 1 CC1), ogni fondo può essere gravato fino a concorrenza della somma dei limiti d'aggravio dei singoli fondi. 2La costituzione di un pegno collettivo su fondi che soggiacciono e su fondi che non soggiacciono alla presente legge non è ammessa. |
