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Art. 76 Sorpasso del limite d'aggravio
1Un diritto di pegno immobiliare che superi il proprio limite d'aggravio può essere costituito soltanto per garantire un mutuo che:
2L'autorità cantonale può autorizzare un mutuo di terzi garantito da un diritto di pegno che superi il limite d'aggravio, purché siano osservate le disposizioni degli articoli 77 e 78. 3L'ufficiale del registro fondiario respinge la domanda che non adempia alcuna di tali condizioni. |