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Art. 77 Concessione di mutui garantiti da pegno
1Un mutuo garantito da un diritto di pegno che superi il limite d'aggravio può essere accordato soltanto se:
2Per valutare se il mutuo resta sopportabile, deve essere stabilito un bilancio preventivo d'esercizio. Bisogna tenere conto a tal fine di tutte le spese del debitore per la rimunerazione e il rimborso dei suoi debiti ipotecari e chirografari. Devono essere compresi nell'esame anche i mutui garantiti da diritti di pegno non sottoposti al limite d'aggravio. 3Le persone o istituzioni che garantiscono il mutuo, lo rimunerano o lo accordano senza interessi e l'autorità che l'ha controllato si accertano che il mutuo venga utilizzato per lo scopo fissato. Se tale non è il caso, la persona o l'istituzione che garantisce il mutuo o lo rimunera e l'autorità che l'ha controllato possono obbligare il creditore a denunciarlo. |