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Art. 78 Obbligo di rimborso
1Se un mutuo è utilizzato per acquistare, estendere, mantenere o migliorare un fondo agricolo, la parte che superi il limite d'aggravio dev'essere rimborsata entro 25 anni. In circostanze speciali, il creditore può accordare al debitore una proroga del termine di rimborso o liberarlo interamente dall'obbligo di pagare per acconti. Queste agevolazioni possono essere accordate soltanto d'intesa con la persona o l'istituzione che garantisce o rimunera il mutuo, ovvero con l'autorità che l'ha controllato. 2Se il mutuo è utilizzato per finanziare le pertinenze aziendali, il termine fissato per il rimborso deve corrispondere alla durata di ammortamento degli oggetti finanziati. 3Se il mutuo rimborsato era garantito da una cartella ipotecaria o da una rendita fondiaria (art. 33a tit. fin. CC1) e se queste non sono utilizzate per garantire un nuovo mutuo conformemente agli articoli 76 e 77, il creditore deve curarsi che la somma garantita sia modificata o radiata nel registro fondiario e sul titolo di pegno, nella misura in cui superi il limite d'aggravio. Le persone o istituzioni che garantiscono o rimunerano il mutuo e l'autorità che l'ha controllato hanno il diritto di domandare all'ufficio del registro fondiario di procedere alla modificazione o alla radiazione.2 4Il titolo di pegno può essere restituito al debitore soltanto se le condizioni di cui al capoverso 3 sono adempiute. 1 RS 210 |