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Art. 79 Riconoscimento delle società cooperative, fondazioni e istituzioni cantonali
1Una società cooperativa o fondazione di diritto privato è riconosciuta se i suoi statuti:
2Il Dipartimento federale di giustizia e polizia decide del riconoscimento e pubblica la decisione nel Foglio federale. 3Le disposizioni sul riconoscimento delle società cooperative e delle fondazioni si applicano per analogia al riconoscimento delle istituzioni cantonali. 4Le società cooperative, fondazioni e istituzioni cantonali riconosciute sono obbligate a fornire regolarmente al Dipartimento federale di giustizia e polizia un rapporto sulla loro gestione. |