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Legge federale sul diritto fondiario rurale

del 4 ottobre 1991 (Stato 1° gennaio 2014)

Art. 80 Competenza

1L'istan­za di ri­la­scio di un'au­to­riz­za­zio­ne, di ema­na­zio­ne di una de­ci­sio­ne d'ac­cer­ta­men­to o di sti­ma del va­lo­re di red­di­to si pro­po­ne all'au­to­ri­tà can­to­na­le.

2Se un'azien­da agri­co­la è ubi­ca­ta in più Can­to­ni, per il ri­la­scio di un'au­to­riz­za­zio­ne o l'ema­na­zio­ne di una de­ci­sio­ne d'ac­cer­ta­men­to è com­pe­ten­te il Can­to­ne nel qua­le è ubi­ca­ta la par­te di va­lo­re più ele­va­to.