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Art. 85 Modificazione di un piano d'utilizzazione
Se, in una procedura d'esame di un piano d'utilizzazione ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 della legge federale del 22 giugno 19791 sulla pianificazione del territorio, è coinvolta anche un'azienda agricola o un fondo agricolo, un processo pendente o una procedura in corso possono, a richiesta di un partecipante, essere sospesi fino alla nuova determinazione della zona d'utilizzazione, ma al massimo per cinque anni. |