Art. 87 Stima del valore di reddito
1Il valore di reddito è stimato da un'autorità, d'ufficio o a richiesta di un avente diritto. Per edifici o impianti progettati, l'autorità può procedere a una stima provvisoria. 1bisL'avente diritto legittimato a domandare la stima del valore di reddito può chiedere che le pertinenze siano stimate al loro valore d'uso.1 2Il valore di reddito può anche essere stimato da un perito; una tale stima è vincolante soltanto se approvata dall'autorità. 3Possono domandare la stima del valore di reddito:
4L'autorità comunica al proprietario, al proponente e all'ufficio del registro fondiario il nuovo valore di reddito; deve indicare anche quali importi sono attribuiti al valore delle parti non agricole. Indica inoltre il valore d'uso delle pertinenze, qualora questo sia stato stimato.2 1 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 ( RU 2003 4123; FF 2002 4208). |