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Art. 91 Competenza della Confederazione
1Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione degli articoli 10 capoverso 2 e 86 capoverso 2. 3Il Dipartimento federale di giustizia e polizia decide del riconoscimento delle società cooperative e fondazioni di diritto privato come pure delle istituzioni cantonali ai sensi dell'articolo 79. 1 Abrogato dal n. I della LF del 20 giu. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4123; FF 2002 4208). |