Legge federale
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Art. 13 Obbligo di notifica 41
1 L’autorità di decisione notifica alla competente autorità di rilascio i dati seguenti:
2 L’autorità di rilascio inserisce i dati nel sistema d’informazione della Confederazione. 41 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5521; FF 2007 4731). |