Legge federale
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Art. 16 Esecuzione 42
Il Consiglio federale disciplina l’esecuzione della presente legge. Per quanto necessario, tiene conto delle disposizioni dell’Unione europea e delle raccomandazioni e norme dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (OACI) concernenti i documenti d’identità. 42 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5521; FF 2007 4731). |