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Art. 124
b. Forma 1Il contratto è formalmente valido se conforme al diritto che gli è applicabile o al diritto del luogo di stipulazione. 2Se, al momento della stipulazione, le parti si trovano in diversi Stati, è sufficiente la conformità al diritto di uno di essi. 3Se il diritto applicabile al contratto prescrive l'osservanza di una forma a tutela di una parte, la validità formale è regolata esclusivamente da questo diritto, a meno ch'esso non ammetta l'applicazione di un altro diritto. |