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Art. 95
6. Contratti successori e disposizioni reciproche a causa di morte 1Il contratto successorio è regolato dal diritto del domicilio del disponente al momento della stipulazione. 2Se il disponente sottopone contrattualmente l'intera successione al suo diritto nazionale, quest'ultimo surroga quello domiciliare. 3Le disposizioni reciproche a causa di morte devono corrispondere al diritto del domicilio di ciascun disponente ovvero al diritto nazionale comune da loro scelto. 4Sono fatte salve le disposizioni della presente legge sulla forma e sulla capacità di disporre (art. 93 e 94). |