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Art. 41
V. Dichiarazione di scomparsa 1. Competenza e diritto applicabile 1Competenti per la dichiarazione di scomparsa sono i tribunali o le autorità svizzeri dell’ultimo domicilio noto dello scomparso. 2I tribunali o le autorità svizzeri sono inoltre competenti per dichiarare la scomparsa qualora un interesse degno di protezione lo giustifichi. 3Presupposti ed effetti della dichiarazione di scomparsa sono regolati dal diritto svizzero. |
