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Art. 105
3. Norme speciali a. Costituzione in pegno di crediti, di titoli di credito e di altri diritti 1La costituzione in pegno di crediti, di titoli di credito (cartevalori) e di altri diritti è regolata dal diritto scelto dalle parti. La scelta del diritto applicabile non è opponibile ai terzi. 2Se le parti non hanno scelto il diritto applicabile, la costituzione in pegno di crediti e titoli di credito è regolata dal diritto della dimora abituale del creditore pignoratizio; la costituzione in pegno di altri diritti è regolata dal diritto applicabile a questi ultimi. 3Il diritto opponibile al debitore è unicamente quello regolatore del diritto costituito in pegno. |