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Art. 146
2. Trasmissione per legge 1La trasmissione di un credito per legge sottostà al diritto regolatore del rapporto giuridico di base esistente tra il vecchio e il nuovo creditore o, in mancanza di tale rapporto, al diritto regolatore del credito. 2Sono fatte salve le disposizioni del diritto regolatore del credito a tutela del debitore. |