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Art. 149b
II. Competenza 1In materia di trust è determinante la proroga di foro conformemente alle disposizioni del trust. La scelta o una relativa abilitazione contenuta in tali disposizioni va osservata soltanto se effettuata in forma scritta o altra forma che ne consenta la prova per testo. Salvo diversa stipulazione, il foro prorogato è esclusivo. L’articolo 5 capoverso 2 si applica per analogia. 2Il tribunale pattuito non può declinare la propria competenza se:
3In assenza di una proroga di foro valida o se in base a quest’ultima al tribunale pattuito non spetta la competenza esclusiva, sono competenti i tribunali svizzeri:
4In caso di controversie inerenti alla responsabilità in seguito ad emissione pubblica di titoli di partecipazione e di prestiti è inoltre possibile proporre azione presso i tribunali svizzeri del luogo di emissione. Questa competenza non può essere esclusa mediante proroga di foro. |
