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Art. 15
III. Clausola d’eccezione 1Il diritto richiamato dalla presente legge è, per eccezione, inapplicabile qualora dall’insieme delle circostanze risulti manifesto che la fattispecie gli è esiguamente connessa, ma più strettamente connessa con un altro. 2La presente disposizione non si applica nel caso in cui il diritto applicabile sia stato scelto dalle parti. |
