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Art. 16
IV. Accertamento del diritto straniero 1Il contenuto del diritto straniero applicabile è accertato d’ufficio. A tal fine può essere chiesta la collaborazione delle parti. In caso di pretese patrimoniali, la prova può essere accollata alle parti. 2Se il contenuto del diritto straniero applicabile non può essere accertato, si applica il diritto svizzero. |