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Art. 20
I. Domicilio, dimora abituale e stabile organizzazione delle persone fisiche 1Giusta la presente legge, la persona fisica ha:
2Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. In mancanza di domicilio, fa stato la dimora abituale. Le disposizioni del Codice civile svizzero1 concernenti il domicilio e la dimora non sono applicabili. |