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Art. 24
V. Apolidi e rifugiati 1Una persona è considerata apolide se tale qualità le spetta in virtù della convenzione di Nuova York del 28 settembre 19541 sullo statuto degli apolidi o le cui relazioni con lo Stato di origine sono a tal punto allentate da poter essere equiparate all’apolidia. 2Una persona è considerata rifugiato se tale qualità le spetta in virtù della legge federale sull’asilo del 5 ottobre 19792. 3Laddove la presente legge parla di cittadinanza, per gli apolidi e i rifugiati fa stato il domicilio. 1 RS 0.142.40 |