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Art. 27
3. Motivi di rifiuto 1Non è riconosciuta in Svizzera la decisione straniera il cui riconoscimento sia manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico svizzero. 2La decisione straniera non è inoltre riconosciuta qualora una parte provi che:
3Per altro, la decisione straniera non può essere riesaminata nel merito. |